C’è grande soddisfazione tra i vertici di Uil Scuola Rua per il via libera alla presenza ai tavoli, nonostante il Sindacato non abbia firmato il CCnl.
Questa mattina il Tribunale di Roma ha emesso il provvedimento giudiziario dove sostiene che Uil Scuola Rua ha diritto di partecipare alle riunioni di confronto e informativa.
” Il ricorso – sottolineano gli Avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti – rappresenta una prima risposta all’insieme delle nostre azioni per il ripristino di un diritto. Un risultato che ci spinge a impegnarci per il pieno riconoscimento delle prerogative connesse anche alla contrattazione integrativa che in questa prima fase non sono state riconosciute ma che siamo certi troveranno risposte positive in sede giudiziaria stante i precedenti oramai codificati anche dall’Aran”.
Analoga soddisfazione anche dal Segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile, nel commentare il provvedimento giudiziario del Tribunale di Roma che dichiara: ” Il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto».
” La prima- spiega il Segretario – connotata come strumento di lavoro, il secondo definito come esercizio dell’attività sindacale, che il giudice non solo riconosce ma legittima «per partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare».
La decisione del Tribunale di Roma giunge in risposta alle iniziative giudiziali intraprese dalla Uil Scuola Rua in quanto esclusa dall’informazione di cui all’art.5 del Ccnl 2019\2021 per effetto del quale tale diritto era riservato ai titolari della contrattazione integrativa individuati, ai sensi dell’art. 30, nei soggetti firmatari del Ccnl. La stessa disposizione è stata reiterata all’art.6 in tema di confronto. Situazione normativamente inedita che ha comportato, a volte, l’instaurarsi di un sistema di relazioni sindacali inadeguato, scorretto, ora giudicato illegittimo.
In base alla decisione del giudice di Roma:
” Non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento dei diritti di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del Ccnl (…)».
«Non può ritenersi legittimo escludere dai diritti in parola i soggetti sindacali non firmatari del Ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio dell’attività sindacale (…)»
«All’esito della cognizione sommaria deve, perciò, dichiararsi il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto(…)“