Lo scorso 19 ottobre la Federazione Uil Scuola Rua aveva inviato una precisa richiesta al Ministero chiedendo per il personale ATA il il rispetto del regolamento tuttora vigente – DM 430/2000.
Per l’esattezza: il diritto al completamento orario (con frazionamento del posto) o la sostituzione del personale che dovesse eventualmente e legittimamente assentarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto (congedo per maternità, congedo biennale per Legge 104/92, e così via).
Il Ministero, con nota n. 2981 del 25-10-2023, conferma quanto sostenuto da Uil Scuola pertanto il dirigente scolastico potrà procedere al frazionamento del posto, fermo restando il limite massimo di 36 ore settimanali complessive, e precisa altresì:
– che è possibile accogliere, esclusivamente, una variazione per qualifica da Assistente
– Amministrativo/tecnico a Collaboratore Scolastico e non viceversa tenuto conto del limite di spesa fissato dalla norma di riferimento.
– che tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie della misura – ivi incluse quelle del I ciclo che hanno espresso la preferenza per Assistente Amministrativo/Tecnico possono attribuire un incarico ad un Assistente Tecnico o ad un Assistente Amministrativo.