Secondo l’Art 37. del Contratto Nazionale di Lavoro 2007, è prevista la continuità didattica del supplente in servizio, in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile e di una sua assenza da almeno 150 giorni prima del suo rientro, ridotti a 90 per le classi terminali.
Si legge nell’Art.
” Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
In allegato la scheda tecnica di Uil Scuola con tutti i chiarimenti