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Posizioni Economiche Personale Ata: domande dal 14 novembre al 13 dicembre

Chi può partecipare alle procedure? A quanto ammontano gli importi economici? Come sono distribuiti i posti tra i vari ruoli?

Ecco in sintesi le risposte di Uil Scuola agli interrogativi più comuni.

Cominciamo col sintetizzare che possono partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati: nell’Area dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti  che, all’avvio dell’anno scolastico, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.

In tale servizio vanno conteggiate anche le supplenze annuali ed il servizio svolto anche in maniera non continuativo ma effettivamente prestato nell’Area per la quale si concorre.
Si considera “annualità di servizio” il servizio prestato per dodici mesi:

  • i mesi interi sono considerati come da calendario;
  • le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computato in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero.
    Nel servizio non si considera l’anno scolastico in corso.

Le presenti disposizioni si applicano anche al personale Ata in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero e a quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

 Operatore dei servizi Agrari ( ex Area As – Addetti alle Aziende Agrarie)

Possono partecipare per l’attribuzione della posizione economica nell’Area degli Operatori anche i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell’Area As del previgente ordinamento professionale.

Domande di partecipazione

I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di partecipazione, per il profilo professionale di inquadramento, nella provincia di titolarità.

Il personale che ha perso la titolarità deve presentare domanda nella provincia di ultima titolarità.

Modalità

Le istanze di partecipazione potranno essere inviate dal 14 novembre e fino al 13 dicembre esclusivamente in modalità telematica.

Il servizio è raggiungibile attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Sarà possibile modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza della domanda, anche se già precedentemente inviata.

Chi non deve presentare domanda

  • Il personale che ha già in precedenza superato il corso di formazione e non è stato dichiarato decaduto dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l’ordine di graduatoria.
  • Il personale utilmente collocato nelle graduatorie predette e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.

Numero di posizioni e ripartizione 

La ripartizione delle 46.297 nuove posizioni economiche:

  • 28.539 nell’Area dei Collaboratori;
  • 82 nell’Area degli Operatori;
  • 12.549 prime posizioni economiche nell’Area degli Assistenti;
  • 5.127 seconde posizioni economiche nell’Area degli Assistenti.

Importi economici 

Le posizioni economiche da corrispondere in tredici mensilità sono così determinate:

Area dei collaboratori700
Area degli operatori800
Area degli assistenti 1° Posizione Economica1300
Area degli assistenti 2° Posizione Economica2000

 Al personale titolare di posizione economica che presta servizio con orario a tempo parziale l’importo è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato.

Per rileggere la posizione di Uil Scuola rileggi l’articolo già pubblicato sul nostro sito

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