Dopo la non firma della Uil Scuola Rua sull’ipotesi di Contratto nazionale del comparto istruzione per il biennio 2019/21, firmata invece dalle altre Organizzazioni Sindacali, va ricordato che: nel testo sono presenti diverse novità sulla mobilità del personale docente.
La Legge che stabilisce il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti entra nell’Ipotesi di Contratto firmata ieri 15 luglio all’ARAN.
L’art. 30 dell’ipotesi di contratto afferma che
Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;
Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo oggi delineato nel CCNI sulla mobilità come blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa.
Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.
Ricordiamo che l’ultimo CNNI sulla mobilità non era stato sottoscritto dai sindacati in attesa di quanto avrebbe potuto essere inserito nel Contratto.
Il vincolo, però non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Inoltre, durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica invece un vincolo ancora più restrittivo non essendo prevista la deroga per legge 104.
L’ipotesi di Contratto firmata prevede che il contratto integrativo sulla mobilità potrebbe individuare altre deroghe per quanto riguarda i vincoli triennali per i trasferimenti interprovinciali.
Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate nell’art. 36 dell’Ipotesi di Contratto
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo
decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”
Si potranno dunque tutelare particolari categorie come lavoratori con disabilità, genitori con figli fino a 12 anni o caregiver familiari.
E’ la prima volta che il vincolo di permanenza nella sede di assunzione fa parte del Contratto. Vengono anche introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.