Personale docente quando intraprendere un’azione disciplinare

E’ stata ripresa nei giorni scorsi la trattativa all’Aran per definire le condizioni contrattuali sulla “responsabilità disciplinare per il personale docente educativo” di cui all’art. 48 del CCNL 18.01.2024.

La discussione tra e parti, anche questa volta così come era accaduto nel novembre 2022,  ha trovato la contrarietà di tutte le Organizzazioni presenti al tavolo.

Netta la posizione della Federazione Uil Scuola Rua, che sottolinea come la materia deve essere ricondotta in ambito contrattuale con l’obiettivo di correggere sia le palesi ingiustizie sia le evidenti illegittimità, insite nel sistema sanzionatorio.

Per Uil Scuola:

” La questione va affrontata senza ulteriori indugi, calcolando che la modifica dell’intero impianto disciplinare era già ben nota nel 2018. Dopo tanto tempo dunque un ulteriore rinvio sarebbe assurdo, visto che stiamo parlando già di una sequenza contrattuale”.

Di cui: In relazione al primo aspetto (le ristrettezze), il contesto regolativo attuale demanda alla contrattazione la possibilità di incidere su tre aspetti:

  1. tipologia delle infrazioni disciplinare
  2.  impianto sanzionatorio
  3. procedura di conciliazione non obbligatoria

” In questo contesto – specifica la UIl – perché la contrattazione risulti efficace occorre eliminare le ingiustizie e le contraddizioni normative rendendo omogeneo il trattamento tra i dipendenti pubblici. Per i quali vale la regola per cui il responsabile del servizio possa erogare sanzioni non superiori al rimprovero scritto ( censura) , pertanto non si comprendono le ragioni per cui per il personale docente si possa giungere alla sospensione del servizio. Continuare a perpetrare questa ingiusta impostazione, significherebbe legittimare le ingerenze del dirigente scolastico in un ambito che potrebbe toccare la libertà di insegnamento”.

Proprio riguardo la libertà di insegnamento, occorrono strumenti efficaci per tutelarla.

Per Uil Scuola:

“Per il personale docente si potrebbe ipotizzare una sede contrattuale che definisca i limiti nella libertà di insegnamento scelta tra commissione paritetica, sindacati o amministrazione”.

La situazione è ugualmente poco chiara anche per il personale ATA che, pur non svolgendo la funzione docente, è ugualmente discriminato.  

” Inoltre, analizzando i rimedi possibili per impugnare i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, al momento, l’unico strumento a disposizione del personale scolastico è quello di attivare il contenzioso di natura giudiziaria”. 

La Federazione Uil Scuola Rua ha tenuto a precisare che, pur prendendo atto della diversità di posizioni, è opportuno provare a proseguire il negoziato per verificare la possibilità di iniziare a tracciare un percorso condiviso, che si potrebbe utilizzare anche nella fase contrattuale, quella del rinnovo del CCNL 2022/24, che si aprirà a breve.

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