Sono tanti i docenti che oggi si sono recati a scuola per effettuare la presa di servizio: l’anno scolastico 2023/2024 è iniziato ufficialmente quest’oggi. Il primo settembre è anche la data del primo collegio docenti del nuovo anno scolastico
I docenti:
- neo immessi in ruolo;
- che hanno ottenuto un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo;
- che hanno ottenuto un incarico finalizzato al ruolo dalle GM del concorso straordinario bis;
- che hanno ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra;
- che hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione;
- che rientrano nella scuola di titolarità dopo che nel 2022/23 sono stati in assegnazione provvisoria o utilizzazione;
- che rientrano dal collocamento fuori ruolo;
- che lo scorso anno (2022/23) hanno ottenuto una supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 e rientrano nella scuola di titolarità;
- che rientrano da aspettative e congedi straordinari (come, ad esempio, chi rientra dall’aspettativa per motivi familiari/personali o per svolgere un altro lavoro ovvero chi rientra dal congedo per dottorato di ricerca); quindi si tratta di personale che non ha svolto servizio nell’a.s. 2022/23;
- che sono stati assunti nel 2022/23 a tempo determinato e che dal 2023/24 sono di ruolo (ossia i docenti assunti da concorso straordinario bis e GPS sostegno prima fascia 2022/23);
- con incarico di supplenza al 30/06 e al 31/08(se la nomina arriva successivamente al 1° settembre, gli interessati si recano o comunque contattano immediatamente la scuola assegnata).
Non devono, invece, recarsi a scuola il 1° settembre i docenti che:
- per il 2023/24 non hanno cambiato scuola di titolarità e nel 2022/23 hanno prestato servizio nella medesima (tali docenti non sono tenuti a prendere servizio, tuttavia devono recarsi a scuola per la predetta data, soltanto se vi siano incontri collegiali e/o attività debitamente deliberate);
- si trovino in maternità (per tali docenti il rapporto di lavoro si perfeziona con la sola accettazione della nomina, sia a tempo determinato che indeterminato).
La presa di servizio deve essere compilata il 1 settembre (data di inizio del nuovo anno scolastico) o comunque il primo giorno in cui si va a scuola, in caso di differimento o ancora il giorno indicato nel decreto in caso di nomina dopo il 1° settembre.
Lo scopo della compilazione di tale documento amministrativo è quello, in prima battuta, di accertare i dati anagrafici della persona che si presenta fisicamente alla scuola, poi quello di poter “censire” sia amministrativamente che economicamente il dipendente che dovrà sottoscrivere il contratto di lavoro.
https://6842dd236422e8810387cf44ee68bb30.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html In quel documento infatti oltre ai dati anagrafici verranno richiesti, i contatti telefonici/e-mail, lo stato civile, la residenza, i titoli di studio posseduti.
Verrà richiesto di sottoscrivere la mancanza di condanne penali o la mancanza di provvedimenti che riguardano misure di sicurezza o di prevenzione, di non essere stati destinatari di condanne di interdizione dai pubblici servizi o di condanne che comportino l’interdizione di contatti diretti e regolari con minori.
Bisognerà sottoscrivere anche una parte relativa alla mancanza di incompatibilità con altri lavori. Se invece il docente vuole richiedere il part time, questo è il momento giusto per farlo in maniera ufficiale (se non lo ha già anticipato in via informale). Gli Uffici scolastici infatti danno delle scadenze molto stringate per questo adempimento, perché bisogna verificare che l’aliquota della classe di concorso non sia satura e far rientrare lo spezzone rimasto nelle nomine a supplenza del turno successivo.
Per quanto riguarda invece l’aspettativa /congedo parentale, è possibile richiederla ma prima si deve formalizzare la presa di servizio.
Per la parte prettamente economica viene richiesto il codice IBAN (per i neoassunti o per chi non ha mai lavorato in una scuola) o il numero di partita di spesa fissa (o copia di un cedolino) per chi ha già avuto un contratto nella scuola.
Bisognerà poi comunicare se si è iscritti ad una forma di previdenza complementare (Fondo Scuola Espero)
L’elenco delle Scuola o degli Istituti dove il dipendente ha precedentemente prestato servizio (importantissimo al fine della ricongiunzione del fascicolo personale per chi dopo molte supplenze firma il contratto a tempo indeterminato)
Non meno importante è l’autorizzazione al trattamento dei dati che il dipendente sottoscrive in favore della scuola.
Negli anni questo documento è diventato una semplice autocertificazione che consente al personale che deve compilarlo di dichiarare sia i dati anagrafici che quelli legali ed economici. Ogni scuola ha quindi provveduto a realizzare e a personalizzare il modello al fine di renderlo più vicino alle proprie esigenze e al fine di poter trattare i dati in esso contenuti in maniera più consona alle proprie esigenze.
Cosa accade se non si prende servizio
https://6842dd236422e8810387cf44ee68bb30.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html Le disposizioni normative di riferimento al riguardo sono il DPR n. 3/1957 e il D.lgs. 297/94:
- art. 9 DPR 3/1957: “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”
- art. 436 D.lgs. 297/94: “… decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”
Dunque:
- se si differisce la presa di servizio per motivi normativamente previsti, non cambia la decorrenza giuridica della nomina, mentre quella economica decorre dal giorno della presa di servizio;
- se non si assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, si decade dalla nomina ottenuta.
Il docente, che non si presenta il primo settembre ovvero nella data indicata nel decreto di nomina non decade immediatamente dalla nomina ottenuta?
No, ad esempio, l’USR Piemonte, con nota n. 12340 del 22/08/2022, ha invitato i dirigenti scolastici a diffidare a prendere servizio i docenti tenuti a farlo e che non lo abbiano fatto. Nello specifico, stando alle indicazioni del predetto USR:
- il dirigente scolastico diffida formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni);
- nella diffida si deve precisare che, in caso di mancato adempimento della medesima, si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.
In definitiva, si dà all’interessato “un’ultima possibilità”, prima di decretare la decadenza dalla nomina ottenuta (sia essa in ruolo che a tempo determinato).
Pubblichiamo la scheda di Uil Scuola con tutte le info per il nuovo anno scolastico.