IL GIUDICE DISPONE LA RIAMMISSIONE IN GRADUATORIA PER UN COLLABORATORE SCOLASTICO
Con provvedimento odierno il Tribunale di Bergamo – dott.ssa Bertolino – ha accolto il ricorso presentato dai Legali della UIL Scuola RUA, Avv. Cinzia Ganzerli, Avv. Domenico Naso, in collaborazione con il dott. Carmelo Spinella (UIL Scuola Rua Bergamo), con il quale si chiedeva la riammissione in graduatoria per gli anni scolastici 2021-2024 di una collaboratrice scolastica illegittimamente licenziata e depennata dalle graduatorie ATA, per aver autocertificato il possesso di un “titolo culturale” rivelatosi successivamente non veritiero.
Nello specifico, il caso riguardava una collaboratrice scolastica che è stata depennata dalle Graduatorie di III fascia ATA 2021-2024 a causa di un’autocertificazione relativa al possesso di un “titolo culturale” rivelatosi successivamente falso. La ricorrente – assistita dai legali della UIL Scuola RUA – ha impugnato innanzi al Giudice del Lavoro di Bergamo il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico aveva quindi licenziato la lavoratrice, applicando un errato automatismo tra dichiarazione mendace e licenziamento.
Il Ministero dell’Istruzione, di contro, riteneva che la produzione di un’autocertificazione non veritiera comportasse l’automatica risoluzione del contratto di lavoro nonché l’automatico depennamento da tutte le graduatorie.
Il Giudice del Lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, ha accolto le argomentazioni poste dai nostri legali, secondo cui: in osservanza di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Confermando pertanto il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.”. Per l’effetto, il beneficio ottenuto dalla ricorrente – attraverso la dichiarazione rivelatosi solo successivamente essere mendace – riguardava esclusivamente l’ottenimento di un maggior punteggio e non l’accesso o la permanenza nelle graduatorie. Per tale ragione, il “beneficio” colpito dalla decadenza deve essere solo il maggior punteggio. Per tali motivi il Giudice del Lavoro ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico con cui escludeva la lavoratrice da tutte le graduatorie ATA, e di conseguenza ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e all’Ambito Territoriale di Bergamo il reinserimento della lavoratrice nelle graduatorie ATA 2021-2024.
Possiamo ritenerci soddisfatti per aver tutelato i diritti di una nostra iscritta.
Fonte: UIL Scuola RUA Bergamo