Concorso straordinario religione cattolica: prorogatala scadenza dell’iscrizione all’8 luglio

Su nostra esplicita richiesta, il MIM ha prorogato all’8 luglio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Con il DDG 1327 del 29/05/2024, il MIM ha chiesto l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali straordinarie relative ai DOCENTE IRC per complessivi 4.500 posti nella scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2023/2024.

DOMANDE  prorogate fino all’8 luglio 2024. Clicca QUI per scaricare la nostra scheda di dettaglio. 

La certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

ai fini del requisito di accesso, i 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando: come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

in ragione di un mese ogni 30 gg., sommando le frazioni di mese;
non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio); quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.

sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato è eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.

Comments are closed.